1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire qualsiasi documento ritenga utile per lo svolgimento della sua attività di indagine.
3. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
4. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto d'ufficio.
5. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'apporto